Regione Sicilia: Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020
L’ ordinanza, con validità dal 18 maggio 2020 fino al 7 giugno 2020 compreso, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale.
Art. 2
(principi generali)
Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
Art. 3
(attività di ristorazione)
Nel rispetto delle Linee guida, sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari.
Le attività di catering, fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale, sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020
Art. 4
(stabilimenti balneari e spiagge)
Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi.
Art. 5
(strutture ricettive)
Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida.
Art. 6
(servizi alla persona)
Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti.
Art. 7
(attività commerciali e artigianali)
Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali.
Art. 8
(musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche)
I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25 maggio 2020. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all’aperto sono aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate Linee guida
Art. 9
(manifestazioni, eventi e spettacoli)
In attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico – ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico -, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola.
Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”, così come disposto dal DPCM del 17 maggio 2020.
Art. 10
(chiusura nei giorni domenicali e festivi)
È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai.
Art. 11
(prolungamento dell’orario di apertura e rinuncia al giorno di chiusura)
dal 18 maggio al 7 giugno 2020
Art. 12
(stage professionali e tirocini formativi)
Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali), finalizzati alla c.d. formazione al lavoro
Art. 13
(mobilità infraregionale)
Gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, rimanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio.
Art. 14
trasporto pubblico locale su gomma e marittimo
Art. 15
(attività sportive)
Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio 2020
Art. 16
(chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico)
I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.
Art. 17
disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare
Art. 18
disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione
Art. 19
regime di sorveglianza per lavoratori esenti ex lege dall’isolamento domiciliare
Art. 20
attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020
Art. 21
disposizioni inerenti l’attraversamento dello Stretto di Messina
Art. 22
(disposizioni per le Isole minori della Regione Siciliana)
Art. 23
(uso obbligatorio della mascherina)
Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo.
Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.
Art. 24
coordinamento per le attività emergenziali
Art. 25
disposizioni sulla efficacia delle misure
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.